Il ‘Consulente ADR’ ovvero il consulente per la Sicurezza dei Trasporti, è la figura contemplata nell’Accordo ADR ed introdotta in Italia per la prima volta dal D. Lgs. n. 40 del 4-2-00 e poi aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27-1-10.
Il consulente ADR deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti o da un’altra Autorità Competente di uno dei Paesi contraenti.
E’ obbligatorio avere un Consulente ADR?
Tale figura è obbligatoria per tutte le aziende che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e riempimento di merci o rifiuti pericolosi.
In Italia l’obbligo di nomina del Consulente non sussiste per le aziende che mettono in spedizione merci pericolose in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) o entro i limiti quantitativi previsti per l’esenzione parziale secondo l’1.1.3.6.
Inoltre sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente le imprese che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci o rifiuti pericolosi che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (solitamente rientrano in questa definizione le merci assegnate al terzo gruppo di imballaggio). Tale esenzione è applicabile qualora l’impresa comunichi l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto implicate.