Chi deve compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)?
L’Art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice CER e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica.
Ma è bene sapere che, nonostante la pratica consolidata secondo la quale è il trasportatore a provvedere alla compilazione del formulario, la responsabilità della corretta redazione resta comunque a carico del produttore / detentore dei rifiuti.
Se in fase di accertamento durante il trasporto su strada, gli organi di controllo rilevano formulari incompleti o inesatti, devono ragionevolmente presumere la corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Con la sentenza n. 254 del 3 novembre 2006, ad esempio, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la punibilità del trasportatore e del produttore per un caso di compilazione incompleta del formulario, ovvero barratura della casella “peso da verificarsi a destino” senza contestuale indicazione del peso presunto dei rifiuti trasportati.
Lo stesso vale anche quando il formulario è formalmente corretto ma nella sostanza non c’è rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente trasportato. Per la precisione, se la difformità tra il rifiuto consegnato e quello descritto nel formulario è palese ed evidente ad occhio, ci si trova di fronte a un concorso di reato (tra produttore e trasportatore se il carico viene fermato durante il viaggio; tra produttore, trasportatore e destinatario se il carico è controllato a destinazione raggiunta ed accettazione avvenuta); in caso contrario, ovvero quando il trasportatore non ha possibilità di accorgersi delle difformità, non può essergli contestato il concorso di colpa o dolo nel reato. La responsabilità sarà unicamente del produttore che avrà prodotto una falsa dichiarazione. Come afferma l’Albo gestori rifiuti nella circolare del 18 giugno 2003, n. 3934, “non sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico”.