Nuona disciplina per il Responsabile tecnico gestione rifiuti che entrerà in vigore dal 16 ottobre 2017.
Il 30 maggio il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato le due attesissime e fondamentali Delibere (n. 6/2017 e n. 7/2017) le quali, alla luce di quanto disposto dal DM 120/14, modificano radicalmente i requisiti e la formazione dei Responsabili Tecnici. Le nuove regole prevedono, fra l’altro, che il Responsabile Tecnico debba attestare la propria formazione mediante una verifica iniziale della preparazione e, con cadenza quinquennale, mediante delle verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
La verifica, che diverrà uno dei requisiti comuni a tutte le categorie e le classi dell’Albo, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono alla data di entrata in vigore delle deliberazioni sopra richiamate. Le stesse delibere modificano anche radicalmente i restanti requisiti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile tecnico che, come noto, si differenziano a seconda dell’attività svolta dall’impresa e della classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni da tale data anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori. La verifica di aggiornamento dell’idoneità potrà essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità (dal 2 gennaio 2021).
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