Sulla G.U. 7-10-17, n° 235 è stato pubblicato il D.Lgs. n° 145 del 15-9-17 “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’Articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”.
I prodotti alimentari (Art.3) preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli Articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/11. Mentre i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui sopra sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
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