Alternanza scuola-lavoro

Il D.M. del 3-11-17, n° 195 vigente dal 5-1, si applica agli studenti di istituti tecnici, professionali e licei, impegnati nelle iniziative di alternanza nell’ultimo triennio del percorso di studi. All’Art. 5 si evidenzia che gli studenti devono ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. n° 81/08) certificata e riconosciuta a tutti gli effetti, e che questa va integrata con la formazione specifica all’ingresso nella struttura ospitante (salvo diversi accordi). Il Datore di Lavoro deve quindi programmare la formazione e, come si evince in altri articoli, deve verificare la necessità della sorveglianza sanitaria.

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