Il Datore di Lavoro che mette in servizio attrezzatture a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’Allegato VII del Testo Unico Sicurezza deve:
- “dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail che “provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del DM 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del DM 329/04”;
- “richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail”. La verifica è da effettuarsi “secondo la periodicità di cui all’allegato VII al D.Lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro”.
- “richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s. m. i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al D.Lgs. 81/08”;
- “comunicare all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata”;
- “in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail”;
- “conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messe in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica”.
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