A far data dal 1° Ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89 comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’ Italia o in uno Stato non appartenente all’ Unione Europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’ origine e riconosciuto secondo la legge italiana.
Per ottenere la patente a crediti in formato digitale, le imprese devono presentare una domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dimostrando il possesso di alcuni requisiti, tra cui l’adempimento degli obblighi formativi sulla sicurezza e la regolarità contributiva e fiscale (Durc).
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:
crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
fino a 20 crediti attribuibili in modo incrementale per ciascun biennio successivo;
crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.
Esonero: Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
E’ importante controllare e preparare le evidenze per poter continuare ad accedere ai cantieri.