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03Dic
DVR Sicurezza: che cos’è
DVR: Il DVR Sicurezza è il documento che prova l’avvenuta valutazione dei rischi per la sicurezza, valutazione prevista dall’Art.28 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), e costituisce un obbligo non delegabile del Datore di lavoro. Il Testo Unico specifica inoltre: • l’oggetto della valutazione dei rischi (art. 28); • la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29); • i modelli di organizzazione e gestione (art. 30). Sulla base degli esiti della valutazione si definiscono le misure di prevenzione e di protezione adottate e le misure di miglioramento da mettere in atto in azienda. Sul sito dell’Ispettorato la versione aggiornata a Novembre 2020 del Testo Unico di Sicurezza. Inseriti gli interpelli del 2020 e soprattutto le modifiche agli allegati XXXVIII, XLII e XLIII, XLVI e art. 180.
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26Nov
DVR: quando è necessaria una nuova valutazione dei rischi.
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. L’elaborato racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo. L’obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo se sono “individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste”. Per altro, in merito…
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24Mar
Aggiornamento del Dvr nell’emergenza Coronavirus
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), in merito agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza Coronavirus, condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”. Diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda. L’Inl, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali, consiglia caldamente al Datore di Lavoro di formalizzare l’azione con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di: misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale; le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS. DPI ritenuti necessari, in attuazione delle…