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06Lug
Rifiuti: chi deve compilare il Formulario (FIR)?
Chi deve compilare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)? L’Art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente (oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l’obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice CER e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica. Ma è bene sapere che, nonostante la pratica consolidata secondo la quale è il trasportatore a provvedere alla compilazione del formulario, la responsabilità della corretta redazione resta comunque a carico del produttore…
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26Giu
Deposito temporaneo rifiuti. NEW
E’ stato modificato il “Limite temporale e volumetrico” di un deposito temporaneo di rifiuti dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Art. 113-bis D.L. 18/2020 – proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze: 1) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi (ex. Dlgs 152/2006); 2) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 60 metri cubi di rifiuti (ex. D.L. 18/2020), di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (ex. D.L. 18/2020); avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi (ex. Dlgs 152/2006); tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine…
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12Giu
RIFIUTI: un rifiuto pericoloso è sempre soggetto a ADR?
Un rifiuto pericoloso è sempre soggetto a ADR? Non sempre. La classificazione di un rifiuto ai fini del Testo Unico Ambientale (D.Lgs n.152/2006) ha lo scopo di individuare un Codice CER e le eventuali Caratteristiche di Pericolo HP che permettono di gestire correttamente l’intero ciclo di vita del rifiuto stesso. L’ADR, invece, gestisce la sola fase di trasporto su strada pubblica. Un rifiuto è dunque soggetto ad ADR se è in grado di provocare dei danni alla salute, ai beni e all’ambiente a seguito di un incidente e dunque mediante un’azione unica e di breve durata. Ad esempio, un rifiuto infiammabile (HP3) è sicuramente soggetto ad ADR. Un rifiuto sensibilizzante, mutageno o reprotossico (HP13, HP11, HP10) invece non lo è. In questo caso infatti, i pericoli per la salute si riferiscono ad una esposizione prolungata e questa condizione non può verificarsi a seguito di un incidente. Altre caratteristiche di pericolo…
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12Giu
ADR: il ‘Consulente ADR’
Il ‘Consulente ADR’ ovvero il consulente per la Sicurezza dei Trasporti, è la figura contemplata nell’Accordo ADR ed introdotta in Italia per la prima volta dal D. Lgs. n. 40 del 4-2-00 e poi aggiornata dal D. Lgs. n. 35 del 27-1-10. Il consulente ADR deve essere in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti o da un’altra Autorità Competente di uno dei Paesi contraenti. E’ obbligatorio avere un Consulente ADR? Tale figura è obbligatoria per tutte le aziende che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e riempimento di merci o rifiuti pericolosi. In Italia l’obbligo di nomina del Consulente non sussiste per le aziende che mettono in spedizione merci pericolose in Quantità Limitata (capitolo 3.4 ADR) o entro i limiti quantitativi previsti per l’esenzione parziale secondo l’1.1.3.6. Inoltre sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente le imprese che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di…
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22Mag
Come smaltire mascherine e guanti – COVID-19
Come smaltire mascherine e guanti? ISPRA ha pubblicato le indicazioni per la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti DPI usati (mascherine e guanti). Come è noto, la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore che è chiamato ad individuare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti e a valutare, qualora ne ricadano le condizioni, la sussistenza di pericolosità. L’attribuzione del codice è attuata applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo “ELENCO DEI RIFIUITI” dall’allegato alla decisione 2000/532/CE. Nel documento ISPRA (par. 1.2.3) viene specificato che “Le utenze produttive, in via generale, non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati. Si ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo i cui rifiuti non…
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19Mar
Rinvio scadenze adempimenti rifiuti
L’Art. 113 del D.L. n° 18 del 17-3-20 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU n. 70 del 17-3-20) stabilisce la proroga al 30 Giugno 2020 i seguenti termini di: a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’Art. 6, comma 2, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70; (MUD) b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’Art. 15, comma 3, del D.Lgs. n° 188 del 20-11-08, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’Art. 17, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n° 188 del 20-11-08; (PILE E ACCUMULATORI) c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’Art. 33, comma 2,…
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02Mar
MUD 2020
MUD 202 Ricordiamo che il 30 aprile 2020 scadrà il termine per l’invio del MUD relativo alla gestione dei rifiuti del 2019. Come di consueto le aziende che vogliono affidare l’invio telematico a soggetti esterni devono formalizzare apposita delega. La comunicazione rifiuti semplificata va invece compilata sul sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it. CONTATTACI PER AFFIDARCI LA PRESENTAZIONE
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