A seguito della pubblicazione della Nota MIT Prot. 40141 del 21-12-22, non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:
– spedizioni in esenzione ai sensi dei Parr. 1.1.3.6 e 3.4 ADR (esenzioni previste dall’Art. 3 c. 6 l. a) del D. Lgs. 40/00) e
– spedizioni occasionali di cui all’Art. 2 del D.M. 4-7-00 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).
Si precisa in ogni caso che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del Consulente ADR, gli operatori coinvolti dovranno comunque ottemperare le prescrizioni sancite dall’Accordo.