Pubblicata dal Ministero dell’Interno con Decreto del 22 novembre 2017 la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Regola tecnica che disciplina installazione e gestione dei contenitori-distributori fuori terra (mobili ovvero rimovibili) di liquido combustibile di categoria C (liquido con punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C) ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio incendio, limitare danni a persone edifici e locali e ambiente in caso di incidente, consentire i soccorsi in sicurezza.
Il provvedimento entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 6 dicembre 2017.
Dopo l’entrata in vigore vengono considerati abrogati:
“a) Decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»;
b) Decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita’ geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del Decreto del Ministro dell’interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio»”.
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