E’ stato modificato il “Limite temporale e volumetrico” di un deposito temporaneo di rifiuti dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Art. 113-bis D.L. 18/2020 – proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale).
Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:
1) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all’avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi (ex. Dlgs 152/2006);
2) raggruppare in deposito temporaneo all’interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 60 metri cubi di rifiuti (ex. D.L. 18/2020), di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (ex. D.L. 18/2020); avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi (ex. Dlgs 152/2006); tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai di 18 mesi (ex. D.L. 18/2020).