Il Programma di miglioramento, ovvero il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. 81/2008 (Art. 28 c 2 lett. c)) è così definito:
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della della valutazione…deve contenere…c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;”.
Il Programma di miglioramento deve stabilire per ogni attività individuata, il livello di priorità, i tempi di attuazione e il soggetto responsabile (chi se ne occupa).
Il Programma di miglioramento và aggiornato e pùo essere uno strumento di verifica efficace per la riunione annuale sulla sicurezza (Art. 35).
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