È stato approvato il nuovo D. Lgs. del 30-7-20, n. 102, in vigore dal 28-8-20, contenente disposizioni integrative e correttive al
D. Lgs. 183/17. All’Art. 1 (modifiche al D. Lgs. 152/06), punto 1, comma b (modifiche all’Art. 269), viene stabilito che “la variazione del
gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all’autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall’atto che la produce […]”.
La suddetta variazione si applica pertanto ad ogni tipologia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui il termine venga
disatteso, non sono previste sanzioni penali, ma sanzioni amministrative da euro 300,00 a euro 1.000,00.