L’iscrizione alla lista di conformità INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) – unitamente al rilascio di un attestato – avviene al termine di un accertamento ispettivo che verifica l’osservanza delle leggi sul lavoro e della legislazione sociale, comprese le norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le ispezioni, quindi, non riguardano in senso stretto solo la materia degli appalti, ma abbracciano in maniera ampia tutta la materia della tutela del lavoro. Se non emergono violazioni e il datore di lavoro dà il consenso, viene rilasciato un attestato di conformità. Il Decreto 160/2024 –– sostituisce il comma 8 dell’art.29 del D.L. 19/2024 come segue: A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL…. A seguito del rilascio dell’attestato di conformità INL, dunque, il datore di lavoro non ha più la garanzia di evitare ulteriori verifiche, ma è considerato a “basso rischio di irregolarità”; l’Ispettorato può pertanto valutare di volta in volta se procedere o meno a ulteriori verifiche nelle materie degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella lista di conformità, sempre però fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza.