MOCA –> Materiale o Oggetto a Contatto con Alimenti
Il Regolamento 1935/2004/CE (Regolamento Quadro in materia di MOCA) prevede che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta attestante la loro conformità alle norme vigenti.
Sono soggetti al rilascio della Dichiarazione di Conformità:
- i produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
- produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche);
- produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
- utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti ecc.).
- importatori che immettono sul mercato UE sostanze, prodotti finiti o intermedi provenienti da paesi extra UE.
La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è il cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamenti stesso nell’impresa posta al suo controllo”.
La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di Dichiarazioni. A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale. Ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte.
Le informazioni contenute nella Dichiarazione di Conformità non sono le medesime per tutti gli Operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera dell’operatore stesso e dal tipo di prodotto che viene ceduto al soggetto a valle della filiera.