OBBLIGO ASSICURAZIONE

Si segnala l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30 Dicembre 2023, n. 213, proroga al 31 Marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero, con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Si segnala l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30 Dicembre 2023, n. 213, proroga al 31 Marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero, con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

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