Obbligo di visita medica dopo 60 giorni di assenza

Ricordiamo l’obbligo di visita medica dopo 60 giorni di assenza.

Nel caso un lavoratore abbia un’assenza per malattia o per infortunio di durata superiore a 60 giorni continuativi, prima del suo rientro al lavoro, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporlo a visita medica (Art. 41 c. 2 l. e-ter) del D. Lgs. 81/08 introdotta dal D. Lgs. 106/09).

La visita ha lo scopo di verificare la permanenza dell’idoneità a svolgere le mansioni attribuite al lavoratore e deve essere effettuata dal Medico Competente aziendale.

Risulta pertanto fondamentale che la visita del Medico Competente avvenga immediatamente al termine del periodo di malattia, altrimenti l’eventuale ripresa lavorativa senza visita può esporre il Datore di Lavoro ad azione di responsabilità per aggravamento.

Qualora, a seguito della visita, il Medico Competente rilevi delle limitazioni, anche solo temporanee, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di adibire il lavoratore, nell’abito della propria mansione, ad attività alternative adatte al suo stato di salute e approvate dal Medico Competente;
Nel caso di inidoneità totale, il Datore di Lavoro ha l’obbligo verificare la possibilità di cambiare totalmente la mansione del lavoratore, su approvazione del Medico Competente. Nel caso non risultasse alcuna mansione disponibile adatta al suo stato di salute, il Datore di Lavoro può procedere alla sospensione dal lavoro, ma non al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo.
È fatto salvo, infatti, il diritto del lavoratore giudicato inidoneo dal Medico Competente di porre ricorso all’Organo di Vigilanza territorialmente competente (art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008), il quale può in taluni casi ribaltare il giudizio, con conseguente riammissione del lavoratore al proprio lavoro.

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