Gli sfalci e potature NON sono considerati rifiuti se:
1) sono effettuati nell’ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivino dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni;
2) non sono pericolosi;
3) sono utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.
La legge europea 2018 prevede che in questi casi non si applichi la normativa sui rifiuti. Conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente. Si applica, invece la normativa sui sottoprodotti. Il produttore e tutti i soggetti coinvolti (dal trasportatore al destinatario) devono conservare la documentazione idonea a provare gli elementi richiesti dall’art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006.
Gli sfalci e le potature SONO rifiuti:
Sfalci e potature rimangono invece rifiuti speciali se derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
Quando non è possibile classificare gli sfalci e le potature come sottoprodotti, devono essere considerati come rifiuti (urbani o speciali). Quindi se derivano da manutenzione del verde privato effettuata da un’impresa, sono classificati come rifiuti speciali da attività artigianali: per il trasporto è indispensabile l’iscrizione nella cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e l’utilizzo del relativo formulario, occorre compilare il registro di carico e scarico e, qualora vi siano i presupposti, presentare il MUD.