SICUREZZA – Il D.Lgs. 44/2020 definisce nuovi limiti di esposizione e questo comporta i necessari adeguamenti delle attuali valutazioni dei rischi. Quindi è d’obbligo, quantomeno, verificare se le valutazioni già effettuate riportassero valori di esposizione superiori ai nuovi limiti (ad esempio per le polveri da legno duro si passa da 5 mg/m3 a 3 mg/m3 – Cromo VI 0,010mg/m3 fino al 17 gennaio 2025). Sono state introdotte nuove sostanze, queste sono le principali soggette a limiti: Composti di cromo VI – Fibre ceramiche refrattarie – Polvere di silice cristallina respirabile – Ossido di etilene – 1,2-Epossipropano – Acrilammide – Nitropropano – o-Toluidina – 1,3-Butadiene -Idrazina – Bromoetilene.
Altra novità è che e misure dovranno essere eseguite secondo la norma UNI EN 689/2019.
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