In Gazzetta il D.Lgs. n.101/2020 di riordino della disciplina sulle radiazioni ionizzanti (in vigore dal 27 agosto).
Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede:
• che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il
periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore;
• gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio
sanitario nazionale.
Si prevede anche la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei
produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti (lettera c));
Quindi viene introdotto il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in modalità telematica, che sarà predisposto dall’ISIN
(accessibile dal sito WEB). Il detentore di sorgenti di radiazioni ionizzanti dovrà registrare l’inizio della detenzione (o la cessata
detenzione) entro 10 giorni solari dal suo verificarsi.
Attenzione!! Il gas RADON è compreso nelle radiazioni ionizzanti di origine naturale!!
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