Sono state introdotte modifiche relativamente l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei: il Datore di Lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l’uso dei locali, di cui al presente articolo, allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.
e) all’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, e’ consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.