Smart working (o lavoro agile) dal punto di vista della sicurezza e della salute del lavoratore

Cosa prevedere la normativa relativa allo smart working (o lavoro agile) dal punto di vista della Sicurezza e della Salute del lavoratore?

Lavorare da casa è sinonimo di lavorare in ufficio e partendo da questo punto già si può immaginare che cosa occorre fare ai fini di sicurezza per i dipendenti. Quando si parla di smart working o di lavoro in azienda nulla cambia, in quanto le due diverse modalità di lavoro non modificano gli adempimenti al fine della sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro. Premesso ciò, l’azienda deve affrontare con consapevolezza i rischi correlati a questa modalità di lavoro, dalle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera.
L’Art. 3, Comma 10, del D.Lgs. 81/08 dispone cosa fare e come comportarci nei confronti dei lavoratori che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico.
In modo più specifico l’Art. 22 della Legge 81-17 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. D’altra parte il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Si ricorda che successivamente alle modifiche del D.Lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro può controllare a distanza le prestazioni lavorative per tramite dei dispositivi dai quali derivi anche un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale».

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